Mediazione Civile e Commerciale Internazionale Risoluzione di controversie e vertenze.

La Mediazione Civile e Commerciale Internazionale e la Mediazione Linguistica

La mediazione finalizzata alla conciliazione è uno strumento di composizione amichevole e stragiudiziale delle controversie è compiutamente inquadrata in una più ampia manovra di riforma dell’intero sistema giustizia. Sin dalle prime esperienze legislative in questa materia, si è puntato alla professionalità, efficienza e qualità del servizio offerto a privati, enti, associazioni, aziende per offrire uno strumento più agile, economico e partecipativo alla composizione di alcune tipologie di vertenze civili e commeciali. Dalla legge delega 69/2009 (art. 60) al decreto legislativo 28/2010, fino a giungere al Regolamento di attuazione (D.M. 180/2010) e alle recenti modifiche allo stesso contenute nel D.M. 6 luglio 2011, n. 145, l’obiettivo della mediazione è stato quello di semplificare il ricorso alla giustizia. Nel caso della Mediazione Civile e Commerciale Internazionale è previsto l’intervento di un Mediatore Civile e Commerciale esperto in mediazione culturale e lingue straniere moderne, un professionista imparziale, al di fuori ed al di sopra delle parti, il quale, in seguito ad un’opportuna formazione professionale, linguistica e ad un tirocinio obbligatorio, assiste le Parti di diversa nazionalità in conflitto al fine di raggiungere una soluzione della controversia internazionale in via stragiudiziale, vale a dire al di fuori di un’aula di tribunale, annullando le barriere linguistiche fra le parti stesse.

Usare la Mediazione Civile e Commerciale Internazionale dello studio Aemilia Tradux, nella persona del Dott. Prof. Riccardo Terenzi, Mediatore Civile abilitato ed Interprete Parlamentare, significa andare oltre le barriere nazionali e linguistiche della vertenza, raggiungendo un accordo fra le parti, un’intesa linguistica, tramite l’utilizzo di una metodologia pacifica fondata sulla reciproca comprensione linguistica. La risoluzione dei conflitti attraverso le leggi che poco hanno in comune fra i paesi di diversa matrice giurisprudenziale, non sempre rappresenta una soluzione ottimale, in quanto queste ultime non si possono sempre adattare agevolmente alle particolarità di ogni situazione e consentono raramente di addivenire ad una sentenza che possa essere condivisa dalle Parti. La Mediazione Civile e Commerciale Internazionale responsabilizza le parti che, pur parlando lingue diverse, potranno comprendersi e risolvere le contrapposizioni nella loro lingua madre con il fattivo concorso del Mediatore Civile e Linguistico.

Il compito del Mediatore Civile e Commerciale Internazionale non è dunque quello di stabilire chi ha torto o ragione, in quanto il suo mandato è quello di trovare una soluzione che sia di mutuo vantaggio per le Parti, comunque consapevoli del fatto che per “transigere” occorre sempre rinunciare a qualcosa in cambio di un beneficio maggiore, in questo caso la risoluzione amichevole della controversia. Il termine massimo di durata della procedura è fissato in 120 giorni. Qualora, entro detto termine, le Parti non addivengano a nessuna composizione della vertenza, esse avranno la facoltà di ricorrere alla giustizia ordinaria. Se una parte invitata alla Mediazione rifiuta il tentativo di conciliazione, la controparte potrà ricorrere immediatamente al giudice presentando un verbale di fallita conciliazione, rilasciato dalla Segreteria della Camera di Conciliazione.

Attualmente, la Mediazione Civile e Commerciale Internazionale è possibile per vertenze che abbiano ad oggetto: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.

Riassumendo, la Mediazione Civile e Commerciale Internazionale è possibile laddove sia coinvolto un diritto disponibile, cioè un diritto rispetto al quale l’ordinamento riconosce effetti alla volontà negoziale delle Parti.

La Mediazione Civile Nazionale ed Internazionale è comunque sempre esclusa in ambito: penale, tributario, fiscale, doganale, contabile, amministrativo, o nei giudizi per i quali sia previsto l’intervento di un giudice, o qualora siano coinvolti Status Personali e Diritti della Personalità.

Il verbale di conciliazione è un titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di conciliazione, la Parte diligente potrà richiedere l’omologazione del titolo al Presidente del Tribunale competente. I vantaggi della Mediazione Civile e Commerciale Internazionale sono i seguenti: Le caratteristiche ed i vantaggi della Mediazione Civile e Commerciale Internazionale sono i seguenti:

    rapida, dato che il procedimento ha una durata massima di 4 mesi;
    economica, avendo l’intero procedimento di mediazione un onere modesto se raffrontato a qualunque altro procedimento di risoluzione di vertenze ed essendo il compenso del Mediatore Civile è stabilito da apposite tabelle predisposte dal Ministero della Giustizia;
    -Le parti sono dialogicamente coinvolte, partecipando esse personalmente ed in modo “negoziale” alla soluzione della controversia scegliendo i contenuti dell’accordo, potendo estendere la negoziazione ultra petita partium, cioè oltre il motivo principale della controversia;
    -È caratterizzata da riservatezza, in quanto le informazioni ricevute vengono trattate in modo confidenziale;
    informale e flessibile dato che il procedimento non è disciplinato da regole rigide ma, al contrario, le parti possono scegliere liberamente tempi e modi in assenza di termini e scadenza perentori;
    -Il procedimento di mediazione è esente da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
    -Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente;
    -In caso di successo della mediazione, alle parti che corrispondono l’indennità ai Mediatori abilitati all’esercizio della professione presso gli organismi deputati è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, mentre, in caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto alla metà.